Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31329 - pubb. 04/06/2024

Tribunale di Bari - La cancellazione di un’iscrizione ipotecaria non può essere eseguita se non in forza di un provvedimento definitivo

Tribunale Bari, 27 Maggio 2024. Pres. De Simone. Est. Pinto.


Provvedimenti cautelari - Ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta - Ordine ad un terzo di prestare il consenso alla cancellazione - Esclusione



A norma dell’art. 2884 c.c. la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria non può essere eseguita se non in forza di una sentenza passata in giudicato ovvero in forza di altro provvedimento definitivo previsto dalla legge.


Pertanto, è inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato ad ottenere la formulazione dell’ordine ad un terzo di prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta, poiché la tutela cautelare è intrinsecamente inidonea a garantire la definitività dell’accertamento giudiziale e, quindi, non può contenere un ordine irretrattabile di cancellazione dell’ipoteca.


E ciò anche laddove, come nel caso di specie, la richiesta sia stata formulata alla stregua di un ordine alla prestazione del consenso alla cancellazione dell’ipoteca da parte del creditore ipotecario, atteso che un tale dispositivo si sostanzia pur sempre in un ordine che surrettiziamente disapplica l’art. 2884 c.c. facendo solo formalmente leva sul disposto di cui all’art. 2882 c.c.. (Mary Moramarco) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Prof. Avv. Giustino Di Cecco


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